Statuto

Statuto Conferenza Nazionale dei Direttori

STATUTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI DIRETTORI DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE GIURIDICHE

1. Il presente statuto disciplina l’attività della Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche (di seguito: Conferenza).

2. Sono componenti di diritto della Conferenza i Direttori in carica dei Dipartimenti Universitari dell’Area scientifica 12 e i Responsabili delle Strutture didattiche di raccordo delle stesse aree scientifiche, ove presenti e comunque denominati, di cui all’art. 2, co. 2, lett. c), L. 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito: Strutture di raccordo). Se in una sede universitaria sono presenti più dipartimenti, oltre alla struttura didattica di raccordo, la sede stessa individuerà al proprio interno un solo componente che la rappresenti.

3. La nomina a Direttore di Dipartimento o a Responsabile di Struttura di raccordo comporta in modo automatico il subentro del nuovo nominato e la decadenza del titolare precedente.

Art. 2 – SEDE

1. Di norma, la Conferenza ha sede presso il Dipartimento o la Struttura di raccordo, il cui Direttore o Responsabile è eletto alla carica di Presidente.

Art. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

1. La Conferenza, nel pieno rispetto dell’autonomia dei singoli Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, si propone di:

a) discutere temi, problemi ed esperienze comuni dei singoli Dipartimenti e delle Strutture di raccordo, per approfondirne collegialmente lo studio e rappresentarne i risultati alle strutture stesse, agli organi competenti e all’opinione pubblica;

b) rappresentare l’insieme dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo durante i confronti con le istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali, per la definizione di accordi coerenti con i compiti istituzionali dell’Università;

c) esprimere pareri su provvedimenti attinenti al sistema universitario e avanzare proposte agli organi competenti, anche di carattere legislativo;

d) promuovere iniziative culturali, anche con la collaborazione delle istituzioni, degli ordini professionali, delle rappresentanze delle imprese, dei sindacati, degli studenti, per favorire la conoscenza dello stato della ricerca scientifica e dell’insegnamento nelle strutture didattiche da parte di tutte le parti interessate e rispondere in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;

e) fornire, rispetto alle scelte che autonomamente i Dipartimenti e le Strutture di raccordo sono chiamati a compiere, indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise;

f) fornire ai Dipartimenti e alle Strutture di raccordo supporto informativo, documentale e statistico in ordine ad argomenti e temi di interesse comune;

g) curare il collegamento e lo scambio di opinioni e di esperienze con altri Dipartimenti, europei ed extra-europei e con i loro organismi rappresentativi, anche promuovendo il reciproco riconoscimento dei titoli di studio;

h) favorire ogni attività in grado di valorizzare le conoscenze e le competenze proprie delle strutture didattiche;

i) promuovere forme di collaborazione con enti di ricerca, pubblici e privati;

j) assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile nell’interesse dei Dipartimenti e delle Strutture di raccordo.

2. Per conseguire i propri scopi e svolgere le attività previste al precedente comma, la Conferenza può articolarsi in specifiche commissioni, a carattere temporaneo o permanente, aperte, se del caso, alla partecipazione di esperti esterni.

3. La Conferenza non ha fini di lucro e non persegue fini ideologici, politici e religiosi.

Art. 4 – DURATA

1. La durata della Conferenza è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 – ORGANI DELLA CONFERENZA

1.Sono organi della Conferenza:

a) l’Assemblea;

b) il Presidente;

c) la Giunta.

2. Il Presidente e i componenti della Giunta sono eletti dall’Assemblea. Tali cariche hanno la durata di tre anni accademici e sono rinnovabili per una sola volta.

3. Le elezioni alle cariche direttive si tengono, di norma, entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato e, comunque, prima della scadenza del mandato stesso.

4. Chi cessa dall’ufficio di Direttore o di Responsabile, decade dall’eventuale carica ricoperta ed è sostituito nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 6 – ASSEMBLEA

1. L’Assemblea è costituita da tutti i componenti della Conferenza indicati all’art. 1.

Essa è convocata dal Presidente, anche per via telematica, non meno di due volte l’anno, con anticipo di almeno dieci giorni. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta con almeno tre giorni di anticipo. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, quando lo richieda la Giunta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o almeno 1/6 dei Direttori.

2. l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno 1/3 dei componenti, tenuto conto degli assenti giustificati.

3. Alle riunioni sono invitati, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), rappresentanti dell’Area 12 Scienze giuridiche.

4. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto, i Presidenti delle associazioni scientifiche dei settori scientifici afferenti all’area 12 o loro delegati.

5. L’Assemblea delibera in particolare sulle seguenti materie:

a) determinazione delle linee generali di attività della Conferenza;

b) elezione dei componenti della Giunta;

c) modificazione dello Statuto.

6. Le delibere dell’Assemblea sono approvate a maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvo che per quelle riguardanti le materie di cui alla lettera c), per la validità delle quali è prevista la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

7. Ogni componente ha diritto a un voto. Le votazioni si fanno per alzata di mano, a meno che almeno cinque dei presenti chiedano la votazione a scrutinio segreto.

8. I componenti dell’Assemblea, quando non hanno la possibilità di intervenire personalmente alle sedute dell’Assemblea, possono farsi rappresentare da un delegato, espressamente designato per iscritto, che partecipa all’Assemblea con diritto di voto.

Art. 7 – GIUNTA

1. La Giunta è composta da un minimo di sei a un massimo di dieci membri, eletti ogni tre anni dall’Assemblea.

2. I membri della Giunta sono eletti tra gli associati: a maggioranza degli aventi diritto al voto, tenuto conto degli assenti giustificati, nella prima votazione; a maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Nell’elezione ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

3. La Giunta coadiuva il Presidente nell’adozione delle iniziative, di cui all’art. 3, nella preparazione e istruzione delle pratiche per le sedute dell’Assemblea e nell’attuazione delle deliberazioni di quest’ultima.

4 Alla Giunta, inoltre, possono essere demandate altre funzioni dall’Assemblea.

5. In caso di decadenza o di dimissioni di un membro della Giunta si può procedere alla reintegrazione tramite nuova elezione. Il nuovo membro rimarrà in carica per lo stesso periodo residuo della Giunta che ha integrato.

Art. 8 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei votanti dall’Assemblea, convocata dal decano dei Direttori o dei Responsabili di struttura in seno alla Giunta.

2. A tal fine:

a) il decano, sentito il Presidente in carica, convoca l’Assemblea per l’elezione del Presidente, almeno 40 giorni prima della data della stessa. In caso di cessazione anticipata del Presidente ed entro 30 giorni successivi alla data di cessazione, il decano convoca l’Assemblea entro i 60 giorni successivi alla data di cessazione;

b) la convocazione indica il luogo, la data e l’ora in cui si svolge la riunione dell’Assemblea, per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;

c) insieme con la convocazione, il Decano invita i componenti dell’Assemblea interessati a presentare la propria candidatura, che deve pervenire al decano almeno 20 giorni prima della data fissata per l’elezione del Presidente;

d) il decano trasmette ai componenti dell’Assemblea l’elenco della candidature almeno 15 giorni prima della data fissata per l’elezione del Presidente;

e) l’Assemblea convocata per l’elezione è presieduta dal decano che, dopo avere verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina un segretario e uno scrutatore tra i componenti dell’Assemblea stessa;

f) i candidati, prima della votazione, possono esporre le proprie linee programmatiche;

g) le votazioni si svolgono a scrutinio segreto e ogni elettore può esprimere una sola preferenza;

h) risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. Qualora nessuno tra i candidati raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nei casi di parità di voti, prevarrà il rappresentante di sede più anziano nella carica. In caso di ulteriore parità, prevarrà il rappresentante più anziano nel ruolo;

i) il Presidente eletto entra in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato, ovvero seduta stante, nel caso previsto alla lett. a).

2. In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questo dall’ufficio di Direttore o Responsabile di Struttura, l’Assemblea procede all’integrazione della Giunta.

3. L’Assemblea può revocare il Presidente, e con esso i membri della Giunta, in caso di gravi inadempienze o di accertata incapacità di assolvere alle proprie attribuzioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tenuto conto degli assenti giustificati, provvedendo contestualmente a eleggere, nelle forme di cui al precedente comma 1, il nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea e della Giunta, proponendone l’ordine del giorno; di attuare, coadiuvato dalla Giunta, le deliberazioni dell’Assemblea e di promuovere ogni azione utile per il raggiungimento degli scopi della Conferenza. Ha, inoltre, il potere di rappresentanza dell’Associazione, anche in giudizio.

5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le relative funzioni vengono assicurate dal decano della Giunta.

Art. 9 – Prorogatio e proroga della Giunta e del Presidente

1. Finché non sia eletto il nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del precedente.

2. In caso di comprovata necessità, su proposta della Giunta o di 1/3 dei membri della Conferenza, l’Assemblea, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto degli assenti giustificati, può disporre la proroga, per un massimo di tre mesi, del Presidente e della Giunta

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